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Written By Giorgio G on venerdì 2 marzo 2012 | 07:54

L'ISEE e la convenienza di separarsi (per una donna) 2a parte

Written By Giorgio G on lunedì 10 ottobre 2011 | 10:10

Articolo di Maurilio Pavese - Fiscalista 2a parte
Come già detto in precedenza (vedi 1a parte) l’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente. L'attestato contenente l’indicatore I.S.E.E. consente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.
È possibile presentare la dichiarazione in qualsiasi momento dell’anno.
La dichiarazione ha validità di un anno dall'attestazione della presentazione e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.

Facciamo alcuni esempi volti ad accedere agli interventi a sostegno del diritto allo studio di cui al Modulo Unificato di richiesta contributi per il diritto allo studio a.s. 2010/2011 Regione Piemonte. Con tale modulo si poteva richiedere la seguenti provvidenza: libri di testo anno scolastico 2011/2012 - scuole secondarie di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale finalizzati all'assolvimento dell'obbligo scolastico  con ISEE - indicatore della situazione economica equivalente non superiore a €. 10.632,94  (non è importante il singolo esempio, ma il concetto) :

1) nucleo di tre persone madre rimasta vedova con due figli conviventi, casa in uso a zero euro, denaro a disposizione 24.000 euro (lordi) da reddito di lavoro dipendente
Anno della dichiarazione del modello isee : 2011
Seleziona calcolo isee in lire o euro : euro
Indica numero componenti della famiglia ai fini isee : 3
Numero di eventuali persone con handicap grave permanente o invalidità superiore al 66% in famiglia : 0
Situazione di un solo genitore e figli minorenni : NO
Nucleo familiare con figli minori nel quale i genitori (o anche l'unico genitore se la famiglia è formata solo da
esso e figli minori) abbiamo entrambi lavorato per almeno sei mesi : SI
La abitazione della famiglia o nucleo familiare ai fini isee è in : AFFITTO
Canone annuo dell'affitto come si evince dal contratto di locazione. Nel caso di affitto gratis scrivere canone zero. In
caso di usufrutto invece la casa è considerata di proprietà : ZERO
Somma dei redditi irpef di tutto il nucleo familiare : 24.000
Somma del patrimonio mobiliare di tutto il nucleo familiare ad es. c/c bancari, azioni, bot, cct, depositi, ecc. : 0
Valore ici della casa adibita ad abitazione di proprietà dei componenti il nucleo familiare: 0
Indicare l'eventuale mutuo residuo della abitazione principale del nucleo familiare : 0
Valore ici di altri immobili di proprietà del nucleo familiare, al netto delle detrazioni di eventuali mutui residui; la detrazione del mutuo si applica sul singolo immobile e nel caso di differenza negativa si considera il valore pari a zero, ad esempio valore ici 50mila € meno mutuo residuo di 70mila € = zero. Alla fine sommare i vari immobili : 0

Risultato del calcolo del modello isee:
Indice di rendimento utilizzato nel calcolo isee --> 4.01
Valore ise ( indicatore situazione economica ) --> 24.000
Coefficiente scala di equivalenza --> 2.24
Il vostro indicatore isee --> 10.714,29
I figli di questa signora con ISEE 10.714,29 NON POTRANNO ottenere interventi a sostegno del diritto allo studio sui libri scolastici


2) nucleo di tre persone madre separata vedova con due figli conviventi, casa in uso a zero euro, denaro a disposizione  24.000 euro di cui 4.800 (lordi) per mantenimento al coniuge e 19.200 (netti) per mantenimento figli
Anno della dichiarazione del modello isee : 2011
Seleziona calcolo isee in lire o euro : euro
Indica numero componenti della famiglia ai fini isee : 3
Numero di eventuali persone con handicap grave permanente o invalidità superiore al 66% in famiglia : 0
Situazione di un solo genitore e figli minorenni : NO
Nucleo familiare con figli minori nel quale i genitori (o anche l'unico genitore se la famiglia è formata solo da esso e figli minori) abbiamo entrambi lavorato per almeno sei mesi : NO
La abitazione della famiglia o nucleo familiare ai fini isee è in : AFFITTO
Canone annuo dell'affitto come si evince dal contratto di locazione. Nel caso di affitto gratis scrivere canone zero. In
caso di usufrutto invece la casa è considerata di proprietà : ZERO
Somma dei redditi irpef di tutto il nucleo familiare : 4.800
Somma del patrimonio mobiliare di tutto il nucleo familiare ad es. c/c bancari, azioni, bot, cct, depositi, ecc. : 0
Valore ici della casa adibita ad abitazione di proprietà dei componenti il nucleo familiare: 0
Indicare l'eventuale mutuo residuo della abitazione principale del nucleo familiare : 0
Valore ici di altri immobili di proprietà del nucleo familiare, al netto delle detrazioni di eventuali mutui residui; la detrazione del mutuo si applica sul singolo immobile e nel caso di differenza negativa si considera il valore pari a zero, ad esempio valore ici 50mila € meno mutuo residuo di 70mila € = zero. Alla fine sommare i vari immobili : 0

Risultato del calcolo del modello isee:
Indice di rendimento utilizzato nel calcolo isee --> 4.01
Valore ise ( indicatore situazione economica ) --> 4.800
Coefficiente scala di equivalenza --> 2.04
Il vostro indicatore isee --> 2.352,94
I figli di questa signora con ISEE 2.352,94  POTRANNO ottenere interventi a sostegno del diritto allo studio sui libri scolastici che solitamente sono già a carico del padre per il 50%


3) nucleo di tre persone padre madre un figlio convivente, casa in uso a zero euro, denaro a disposizione  24.000 euro di cui 48.000 (lordi) da lavoro dipendente, meno 24.000 (4.800 per mantenimento al ex coniuge e 19.200 per mantenimento altri figli)
Anno della dichiarazione del modello isee : 2011
Seleziona calcolo isee in lire o euro : euro
Indica numero componenti della famiglia ai fini isee : 3
Numero di eventuali persone con handicap grave permanente o invalidità superiore al 66% in famiglia : 0
Situazione di un solo genitore e figli minorenni : NO
Nucleo familiare con figli minori nel quale i genitori (o anche l'unico genitore se la famiglia è formata solo da esso e figli minori) abbiamo entrambi lavorato per almeno sei mesi : SI
La abitazione della famiglia o nucleo familiare ai fini isee è in : AFFITTO
Canone annuo dell'affitto come si evince dal contratto di locazione. Nel caso di affitto gratis scrivere canone zero. In
caso di usufrutto invece la casa è considerata di proprietà : ZERO
Somma dei redditi irpef di tutto il nucleo familiare : 48.000
Somma del patrimonio mobiliare di tutto il nucleo familiare ad es. c/c bancari, azioni, bot, cct, depositi, ecc. : 0
Valore ici della casa adibita ad abitazione di proprietà dei componenti il nucleo familiare: 0
Indicare l'eventuale mutuo residuo della abitazione principale del nucleo familiare : 0
Valore ici di altri immobili di proprietà del nucleo familiare, al netto delle detrazioni di eventuali mutui residui; la detrazione del mutuo si applica sul singolo immobile e nel caso di differenza negativa si considera il valore pari a zero, ad esempio valore ici 50mila € meno mutuo residuo di 70mila € = zero. Alla fine sommare i vari immobili : 0

Risultato del calcolo del modello isee:
Indice di rendimento utilizzato nel calcolo isee --> 4.01
Valore ise ( indicatore situazione economica ) --> 48.000
Coefficiente scala di equivalenza --> 2.24
Il vostro indicatore isee --> 21.428,57
Il figlio di questa signora con ISEE 21.428,25 NON POTRA' ottenere interventi a sostegno del diritto allo studio sui libri scolastici

Conclusioni:
Considerando il tempo di crisi, se sei donna con figli di primo letto una separazione è conveniente prima di rimanere vedova..

Come ti boicotto l'Affido Condiviso: strategie di deroga

Written By Giorgio G on domenica 9 ottobre 2011 | 15:06

Sunto e video in tre parti dell'intervento del ricercatore Fabio Nestola (Fe.N.Bi) durante gli Stati Generali della Giustizia Familiare tenutisi a inizio maggio 2011 a Roma.

Stati Generali della Giustizia Familiare
Relazione F.N. del 6 maggio: AFFIDO CONDIVISO: STRATEGIE DI DEROGA

Una sintesi di approfondimenti, per dimostrare dati alla mano come le dinamiche di aggiramento dell’affido condiviso siano frutto di precise strategie, attentamente studiate e pianificate.
Una valenza possono averla le testimonianze di genitori separati, cosa diversa è lo studio focalizzato su giurisprudenza di cassazione, dossier sulle dichiarazioni degli operatori giudiziari,
sulla modulistica in uso nei tribunali italiani, su casistica, modalità e dinamiche ricorsive delle false denunce, sulla tempistica dei percorsi di recupero anche in caso di appurata infondatezza delle accuse, sulle ripercussioni per i soggetti coinvolti, adulti e minori
Gli studi dimostrano diverse strategie ostative dell’affido condiviso, ed analizzano gli strumenti utilizzati sia da alcuni operatori che dalle parti in causa.
Si tratta di un’analisi critica del Sistema, che dimostra come una generalizzata impunità sia l’unica vera linfa che alimenta la reiterazione delle strategie di deroga.
Impunità per gli operatori, impunità per i genitori disonesti, che non esitano ad utilizzare le false accuse, sconfinando nel penale al solo scopo di ottenere in breve tempo una serie di privilegi nell’iter civile..

Alcuni operatori, accaniti sostenitori delle modalità di affido riferibili al modello monogenitoriale, stravolgono la legge continuando ad emanare provvedimenti che del condiviso hanno solo la facciata. La strategia è quella di prendere i criteri di deroga riferibili alla legge precedente al 2006 e trasportarli di peso all’interno del nuovo impianto normativo. Esattamente ciò che intendevano evitare il Legislatore che ha concepito la riforma ed il Parlamento che l’ha approvata.
La conflittualità fra le parti e l’età dei figli vengono espressamente citate quali criteri ostativi all’affido condiviso, nonostante la legge dica il contrario e diversi pronunciamenti della Corte di Cassazione abbiano richiamato ad una corretta applicazione nel 2008, 2009 e 2010.
Un esempio di boicottaggio particolarmente significativo è rappresentato dall’inchiesta sulla modulistica in uso per le separazioni consensuali. Diversi tribunali propongono moduli ove è prevista espressamente la dicitura “genitore convivente�?, termine e concetto non previsto nella norma novellata. Altri tribunali vanno oltre, utilizzando dei moduli ove è già scritto che il padre “vedrà i figli i giorni…�? e “verserà un assegno di Euro …�?.
Discriminazioni pesantissime, ove le uniche variabili sembrano essere quanto versare e quanto tempo elemosinare con i figli, ma non esiste la variabile sulla parte tenuta a rispettare dette misure.

Che la modulistica sia concepita per velocizzare le procedure è un fatto assodato. È lecito chiedersi, però, se sia possibile prevedere un modulo prestampato che escluda a priori qualunque caso di affido diverso da quello esclusivo alla madre.
Quale spreco di tempo comporterebbe scrivere “padre�? nello spazio predisposto per le modalità di visita del genitore non affidatario? Oppure, per chi preferisce, quale risparmio di tempo comporta non doverlo scrivere?
Tale risparmio risibile, tuttavia, comporta un dazio altissimo da pagare al principio delle Pari Opportunità, nonché al concetto di Giustizia intesa come imparzialità ed uguaglianza nei confronti di cittadine e cittadini, previsto dalla Carta Costituzionale.
Chi è in grado di garantire che nessun utente del Tribunale, messo di fronte ai moduli oggetto dell’inchiesta, abbia mai avuto una percezione di inutilità dell’iter giudiziario tanto i principi fondamentali sono decisi prima ancora di entrare in Tribunale?
Per un aspetto l’unica variabile è quanto versare, chi debba farlo è già deciso.
Per l’altro aspetto l’unica variabile è strappare mezz’ora in più per vedere i figli, chi viene relegato in un ruolo marginale rispetto alla prole è già deciso.
Utilizzare moduli prestampati che non lasciano alcuna alternativa in merito a chi debba rispettare un regime di visita e versare un assegno è, oggi, un’aperta violazione della norma, ma lo era anche prima della norma novellata.
Circostanza ancora più grave è quella rilevata sul sito ufficiale del Ministero di Giustizia, ove viene proposto (proponiamo, testuale) un modulo prestampato che prevede i figli conviventi con la madre ed il padre che può incontrarli un pomeriggio a settimana.
Questo è ciò che viene proposto come modello di “affido condiviso�? sul sito del Ministero di Giustizia.
Ecco dimostrato come l’etichetta “affido condiviso�? venga affissa, perfino per suggerimento ministeriale, su contenuti che di condiviso non hanno nulla. Cos’altro serve per documentare il boicottaggio della riforma?
Il sottosegretario On. Casellati, rispondendo in data 23 febbraio 2011ad una interrogazione parlamentare della On. Bernardini, scriveva: “ (…) ritengo opportuno premettere che le informazioni attinenti i diversi quesiti sollevati sono state acquisite dal competente Ufficio Legislativo di questo Dicastero.(…) Dall’esame di tali dati emerge una netta inversione di tendenza a favore dell’affidamento condiviso a partire dal 2006, fino a giungere nel 2008 alla rilevante percentuale del 78,8% di separazioni, e del 62,1% di divorzi con figli in affido condiviso. L’esame dei dati non conferma, quindi, quanto indicato nell’interrogazione con riferimento ad una “sostanziale inapplicazione�? della nuova forma di affidamento da parte dei Tribunali italiani�?
Ovvio, la mera lettura dei dati ISTAT non può essere il termometro della situazione reale, in quanto nella forma quasi l’80% delle separazioni terminano con un affido condiviso.
Nella forma ma non nella sostanza, è qui l’inganno.
Si scrive condiviso ma si legge un pomeriggio a settimana, per espresso “suggerimento�? del Ministero.
L’inchiesta lo dimostra in maniera inequivocabile; On. Casellati, chi spera di prendere in giro?

Fabio Nestola






ANFI in Senato per smontare scientificamente la teoria dei bambini "pacco postale"

Written By Giorgio G on giovedì 29 settembre 2011 | 14:18

ROMA 27 SETTEMBRE 2011, SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DEL DR. VITTORIO VEZZETTI, RESPONSABILE MEDICO-SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMILIARISTI ITALIANI ANFI.

DISCORSO NEL NOME DEI FIGLI


“Onorevole Presidente,

onorevoli Senatori,

PER SUA NATURA ANFI È ASSOCIAZIONE CHE CREDE IN UN DIRITTO CHE TRAMUTI IN ATTI GIURIDICI LE CONQUISTE DELLA SCIENZA E NON CHE ADATTI QUESTE ULTIME A PRASSI OBSOLETE BASATE SPESSO SUI LUOGHI COMUNI E SUL PREGIUDIZIO.

Per questo motivo ANFI approva le innovazioni proposte dai ddl 954 e 2454, coerenti coi risultati della moderna ricerca scientifica, affinchè non si perpetuino gli errori interpretativi della legge 54/06.
A esemplificazione di quanto dico riporto una delle tante sentenze emesse da un tribunale italiano, una di quelle sentenze per cui noi oggi siamo qua a parlare
di riforma:
Tribunale di Varese, anno 2007, sentenza 3053/03 dei giudici Carmelo Leotta, Francesco Paganini, Anna Giorgetti:
“questo tribunale per propria giurisprudenza costante, non condivide una frammentazione del tempo del minore eccessiva che costringa di fatto i figli a veri e propri minitraslochi ogni pochi giorni ritenendosi che ciò sia pericolosamente destabilizzante e che comunque il bene primario oggetto della tutela del legislatore è sempre il minore e non certo l'interesse o l'aspettativa del genitore di avere con sé il figlio per lo stesso tempo in termini di computo aritmetico, dell'altro�?.

Dal che si evince che per loro stessa ammissione interi Tribunali non basano le sentenze su dati scientifici ma sulla giurisprudenza, per di più locale, in modo da evitare eventuali contaminazioni migliorative dai tribunali viciniori.
Invece ANFI, in virtù del suo approccio scientifico, vede come elemento qualificante dei ddl 957 e 2454 proprio la salvaguardia del diritto dei minori a un rapporto paritetico con ambedue i genitori, salvo casi di impossibilità materiale.

RITENIAMO PERTANTO INDISPENSABILE UNA DISAMINA DEI PRINCIPALI STUDI SCIENTIFICI SVOLTI SULL’ARGOMENTO E DI CUI IL LEGISLATORE NON PUÒ NON TENERE CONTO.

Lo studio degli ACTA PEDIATRICA prodotto agli atti dimostra in modo oggettivo e con validazione statistica che il coinvolgimento del padre (la figura comunemente penalizzata dai nostri tribunali) migliora lo sviluppo cognitivo, riduce i problemi psicologici nelle giovani donne, diminuisce lo svantaggio economico e la delinquenza giovanile.

L'esperienza dei Paesi che hanno scelto la priorità dei tempi paritetici ha confermato la bontà di questo approccio: Svezia, Francia, Belgio, Catalogna, Martinica, Guadalupa, Polinesia francese, Guyana francese e i vari distretti francesi sparsi nel mondo non hanno infatti mai avvertito la necessità di tornare sui propri passi e hanno visto un crollo della conflittualità (in Svezia le giudiziali sono ormai meno dell'uno per cento del totale).

Il più importante studio al mondo sull'alternato (puntualizzato che tempi paritetici non significano sempre affido alternato potendosi raggiungere l'obiettivo anche in altra maniera che potrebbe essere indicata dai genitori obbligandoli a presentare un progetto di gestione condivisa della prole come in Bulgaria), il rapporto Raschetti, rammentando la caratteristica dell'adattabilità infantile assai maggiore di quella dell'adulto, ha ossevato che i tempi paritetici vanno bene anche per i lattanti, in caso di conflittualità e che i bambini monogenitoriali sono meno socievoli e con minor sviluppo cognitivo.

Nell'interesse ideologico del domicilio prevalente abbiamo visto case assegnate a lattanti di tre mesi che non erano in grado di distinguere il seno da cui erano allattati.
Non risulta del resto che i milioni di bambini nomadi e seminomadi che ancora vivono nel mondo (beduini, tuareg, nomadi dell'Amazzonia e dell'Asia centrale) derivino un danno psichico o di destabilizzazione mentale da questa loro condizione.

INFATTI NEI MOTORI DI RICERCA MEDICA INTERNAZIONALE (LA MEDICINA E' LA SCIENZA CHE DIMOSTRA, AVENDO LA VALUTAZIONE DEL'INDICE DI SIGNIFICATIVITA' STATISTICA MENTRE LA PSICOLOGIA OSSERVA) NON ESISTE UN SOLO STUDIO CHE SUFFRAGHI LA TEORIA ADULTOCENTRICA DELLA NOCIVITA' DELL'ALTERNANZA.

L'ultimo studio psicologico significativo contrario all'alternato è una piccola ricerca del 1999 pubblicato sul Family Court Review che valutava esclusivamente la variabile attaccamento, mentre tutta la letteratura succesiva tesse solo gli elogi dell'alternanza che riscuote consensi anche fra i giovani utenti (studio Fabricius).
Altri punti meritevoli dei ddl 957 e 2454, sono -fra i molti- a nostro avviso:

1- l'introduzione, come situazione pregiudizievole, della Alienazione Genitoriale, intesa come condizionamento dei minori all'ostilità verso il genitore c.d. bersaglio, ossia quello non collocatario (da cui l'ulteriore indicazione ad eliminare questa figura). Noi suggeriamo la possibilità di prevedere l'invio degli alienati a programmi terapeutici specifici che, provenendo dagli USA, a breve arriveranno in Italia.
Purtroppo la sensibilità giudiziaria nei confronti dell'Alienazione Genitoriale è scarsissima: noi grazie ad una tesi di laurea siamo risaliti, malgrado il fenomeno abbia proporzioni gigantesche, a soli 14 provvedimenti giudiziari italiani che la citano! Riteniamo solo utile eliminare la parola sindrome non essendo stato ancora chiarito fino ad oggi dalla comunità scientifica internazionale se essa possa essere ritenuta tale.

2 - Il riconoscimento e il potenziamento della mediazione familiare.

3-L'incremento dell'aspetto sanzionatorio: attualmente questo aspetto è assolutamente incapace di fornire un deterrente contro le condotte illecite perpetrate dai genitori: la stragrande maggioranza dei 709 ter si conclude con un nulla di fatto e quando c'è una sanzione questa è di solito l'inefficace ammonizione. Chiediamo una specifica di maggior gravità riguardo le false denunce di abusi per le conseguenze devastanti che hanno e la diffusione del fenomeno: uno studio pubblicato nel 2010 sulla prestigiosa Rivista della Società Italiana di psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Università di Modena evidenzia che il 92% delle denunce di abusi in corso di separazione è infondata! Inoltre i danni provocati dalla macchina giudiziaria condussero al punto che il trauma
psicologico risultò indistinguibile tra i due gruppi di minori. In pratica (ragionando percentualmente) nel tentativo di punire 8 mostri pedofili il sistema ha rovinato anche le 92 creature innocenti che l’abuso non l’avevano assolutamente subito.

Onorevole Presidente, onorevoli Senatori, vi voglio parlare con la mano sul cuore, non da operatore del contenzioso quale non sono ma in modo veramente disinteressato NEL NOME DEI FIGLI di separati che ogni giorno più numerosi visito nel mio ambulatorio di pediatra: non perdiamo le splendide opportunità forniteci da questi disegni di legge. I posteri ve ne saranno grati�?.

VITTORIO VEZZETTI, MEDICO PEDIATRA, RESPONSABILE SCIENTIFICO ANFI.

Diritto di famiglia: quando il potere giudiziario esautora quello legislativo

Written By Giorgio G on giovedì 8 settembre 2011 | 04:14

Agli attacchi del potere giudiziario al potere esecutivo (veri o presunti) eravamo abituati. Ora è la volta di quello legislativo: come esautorare il Parlamento a colpi di sentenze della Corte di Cassazione, come smontare la volontà popolare, che il Parlamento esprime, piegandola a interpretazioni che ne snaturano il significato fino, non formalmente ma nei fatti, ad abrogare leggi emanate dalla Stato.
E' di questi giorni la notizia che la Corte di Cassazione con sentenza 17191/2011 ha introdotto il principio che nei casi di separazione particolarmente conflittuali l'affidamento condiviso dei figli non debba essere applicato. Contraddicendo in un colpo solo sè stessa e lo spirito del legislatore. Sì, perché lo spirito della legge era quello di considerare l'affidamento dei figli come la situazione migliore per il loro benessere anche
e forse ancor di più quando esisteva conflitto tra i genitori. E la stessa Corte di Cassazione l'aveva ribadito, a più riprese: la conflittualità dei genitori (spesso causata ad arte) non può essere requisito valido per non affidare i figli ad entrambi (es. sentenze 16593/2008 e 24841/2010).
Anni di dibattiti parlamentari inutili. Molti operatori del diritto erano da sempre contrari a questa norma e, nonostante la volontà popolare espressa dal Parlamento, il sistema è arrivato a "neutralizzarla", a piegarla alla sua volontà, come se gli operatori del diritto avessero in mano ANCHE il potere legislativo, o almeno il diritto di veto sul suo operato.

In questi giorni si sta discutendo se abbassare il numero dei parlamentari o se riconsiderare la presenza di due Camere (dei Deputati e dei Senatori) con poteri e funzioni sostanzialmente identici. A considerare le vicende recenti si potrebbe addirittura puntare ad abolire completamente il Parlamento: tanto vale dare anche il potere legislativo a quello giudiziario.

Visto quanto la Corte di Cassazione non considera le sue stesse sentenze recenti, non ci resta che sperare che questa sentenza venga presto dimenticata dalla stessa.

L'Associazione Familiaristi Italiani al Senato

Written By Giorgio G on giovedì 1 settembre 2011 | 14:52

Comunicazione di Vittorio Vezzetti in commissione giustizia del Senato. Disamina dei principali studi internazionali sull'affido dei minori e confronto con le prassi dei tribunali italiani.




ROMA 19 LUGLIO 2011, SENATO DELLA REPUBBLICA
RELAZIONE DEL DR. VITTORIO VEZZETTI, RESPONSABILE MEDICO-SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMILIARISTI ITALIANI ANFI

Onorevole Presidente,
onorevoli Senatori,

il progetto di legge 957 intende porre soluzione al grave problema della disapplicazione della legge 54/06.

In primo luogo, il Legislatore ha chiaramente previsto che ogni minore abbia diritto a godere di rapporti significativi e continuativi con ambedue i genitori anche dopo la separazione dei medesimi, ma la volontà dei tribunali di merito, sia quelli ordinari che quelli minorili, si è diretta immediatamente verso una sistematica sconfessione di quanto stabilito dal Parlamento. In particolare, secondo la nosra esperienza di ANFI assolutamente collimante coi dati dell'osservatorio nazionale ADIANTUM (che ha raccolto 1.020 sentenze da tutte le regioni italiane, coprendo quasi il 90% dei distretti di corte d’appello), oltre a non riconoscere sempre una concessione formale/nominale dell'istituto dell'affido condiviso, quest'ultimo nei palazzi di giusizia si è tradotto nella semplice individuazione di un genitore collocatario, con assegnazione all'altro genitore di “diritti di visita�? assolutamente in linea con quelli vigenti nel regime imperante (affidamento eslcusivo alla madre) ante 2006: 83% del tempo col genitore “collocatario�? – figura non prevista nel dettato della legge e di invenzione giurisprudenziale - e 17% col genitore “ non collocatario�?.

La ripartizione dei tempi muta a seconda dell'età dei minori: sotto gli undici anni diventa del 90% versus il 10. Tempi, il 17 e il 10%, assolutamente teorici e tutt'altro che garantiti stante la ben nota incapacità del sistema giudiziario a fare rispettare i propri provvedimenti e stante l'elasticità dell'interpretazione da parte dei magistrati: in pratica spesso abbiamo osservato che ripetizioni, corsi sportivi, catechismo, piazzati ad hoc nelle ore di spettanza del genitore non collocatario (talora persino azzerando i tempi a disposizione del minore per relazionare con questi) sono stati giustificazioni sufficienti a scongiurare condanne o provvedimenti sanzionatori per il genitore collocatario. Analogo discorso vale per i cosiddetti “genitori assenti�? che non vengono di regola sanzionati.

E' evidente che questa prassi cozza persino con la lingua italiana, non potendosi riconoscere a tali percentuali il carattere di “equilibrato�? (i cui sinonimi per qualunque dizionario sono “omogeneo�? o “uniforme�?) che dovrebbero caratterizzare il rapporto previsto per i minori dalla legge 54/06 con i genitori.
D'altro canto dobbiamo ammettere che l'affido condiviso in Italia non è mai realmente partito se è vero che il giudice Gloria Servetti, attuale Presidente della sezione Famiglia del Tribunale di Milano, a pochi giorni dall'entrata in vigore della legge 54/06 già postulava la necessità di un collocatario, la possibilità di rapporti col genitore non collocatario in affido condiviso a carattere quindicinale e il diritto di scelta per il collocatario in quasi tutte le attività (cfr. comunicazione a Spaziomef, 2006 reperibile anche su internet).

Nella pratica si è continuato ad ammettere che la perdita di contatti con un genitore (quello non affidatario o, come si dice appunto oggi, non collocatario) sia un accettabile dazio che il minore deve pagare alla separazione dei genitori.
Poiché l’ANFI, associazione professionale per sua natura multidisciplinare, crede in un Diritto che tramuti in atti giuridici le conquiste della Scienza e non che adatti queste ultime a prassi obsolete basate spesso sui luoghi comuni e sul pregiudizio, riteniamo indispensabile una disamina dei principali studi scientifici svolti sull’argomento e di cui il legislatore non può non tenere conto.
Paesi progrediti, dove l'istituto del divorzio è molto più datato che da noi, hanno cercato di ovviare al grave problema della perdita di un genitore dopo la separazione (secondo l’ISTAT 2008, quindi con la legge 54 in vigore, in Italia il 25% dei minori ha perso contatto con uno dei genitori dopo la separazione dei medesimi) promuovendo l'affidamento condiviso con tempi il più possibile paritetici di frequentazione dei genitori.
La correttezza scientifica e l'utilità di questo approccio sono state recentemente confermate da uno studio medico internazionale (il più importante al mondo), validato statisticamente, sull'utilità del coinvolgimento paterno (ACTA PEDIATRICA 97,152-158, FEBBRAIO 2008, Sarkadi et al., Uppsala e Melbourne). Gli studiosi hanno analizzato retrospettivamente 24 studi svolti in 4 continenti diversi e con durate dai 10 ai 15 anni, concludendo che in 22 studi su 24 si è avuta l'evidenza (con p<0.005) degli effetti benefici derivanti dal coinvolgimento di ambedue le figure genitoriali.
In particolare si è dimostrato in modo oggettivo e con validazione statistica che il coinvolgimento del padre migliora lo sviluppo cognitivo, riduce i problemi psicologici nelle giovani donne, diminuisce lo svantaggio economico e la delinquenza giovanile (cfr. allegato 1).

La conclusione degli studiosi, provenienti da Paesi (Svezia e Australia) dove ,dopo la separazione coniugale, al genitore non collocatario viene riconosciuto un diritto di visita pari al 30-50% del totale (e non il 17% teorico come da noi), è stata un inusuale appello alle autorità competenti affinchè amplino i diritti di visita del non collocatario. Questo studio medico, il più autorevole mai effettuato, pubblicato
su una delle più importanti riviste mediche internazionali dimostra l'attuale scorrettezza delle prassi giudiziarie italiane, la loro nocività per i minori coinvolti e la improcrastinabile necessità di modifiche importanti.

In alcuni Paesi, poi, la priorità ricercata dal magistrato è ormai l’affido alternato. A distanza di anni i risultati si sono dimostrati ottimi: in Svezia ormai le separazioni giudiziali si sono ridotte a meno dell'1% del totale, non essendoci più dissidi sulle frequentazioni ed essendosi ridotte le dispute sul mantenimento dato il passaggio di fatto a un mantenimento diretto. I tribunali si sono liberati di un dannoso carico di lavoro, grazie alla circostanza che l’accordo di separazione si ottiene in prima udienza e la durata delle poche cause giudiziali è pari a circa sei mesi.
In Belgio e Francia, dove si guarda con ammirazione alla Svezia e dove pure ormai il 24% dei minori vive secondo il regime di alternanza, gli studi su grandi numeri hanno dimostrato benefici notevoli.

In particolare il rapporto Raschetti, presentato al parlamento transalpino e costituente il più ampio studio psicologico mai eseguito a livello mondiale,sul tema, ha osservato che i tempi paritetici vanno bene anche per i lattanti (dovendosi solo regolare i tempi di alternanza) e che i bambini curati da un solo genitore, inoltre, sono meno socievoli e hanno minor sviluppo cognitivo (cfr.allegato 2).
L'affido alternato, a dimostrazione che i contesti socio culturali contano meno dei nostri schemi mentali, è la priorità perseguita dal giudice anche in Polinesia francese, nelle isole dell'Oceano indiano della Rèunion e di Mayotte, nella Guadalupa, nella Martinica e nella Guyana francese.
Purtroppo in Italia, dove manca l'esperienza empirica dell'alternato, può ancora capitare di leggere che esso "può compromettere la crescita e provocare traumi in grado di evolvere verso patologie dissociative" (sic). Non di rado i tribunali minorili, così come quelli ordinari, rifiutano il pernottamento dei figli al di sotto dei 3 anni presso il padre, o addirittura richiedono una consulenza tecnica di ufficio per verificare, con atto di chiara discriminazione per sesso, le “attitudini e capacità�? del genitore maschio alla cura filiale. L’affido alternato viene spesso definito destabilizzante e nocivo. Ma su che base? Su nessuna che non sia quella dell’epidermicità, del pregiudizio, del luogo comune.

Nei motori di ricerca medico scientifica internazionali che abbiamo a lungo setacciato non esiste infatti un solo lavoro che suffraghi con validazione statistica questa bizzarra teoria.

Anche le osservazioni psicologiche provenienti dall'estero sono quasi univoche nell'evidenziare gli effetti positivi e nel destituire di ogni valore le asserzioni dei detrattori del condiviso (vedi, oltre al Raschetti 2010, anche Solint 1980: “L’enfant vulnérable,rètrospective�?, PUF-Paris Jacquin-Fabre 1993, in “Les parents, le divorce et l’enfant�?,EST Paris di Guillaurme e Fugue M. K. Pruett, R. Ebling e G.M. Insabella 'Critical aspects of parenting plans for young children: Interjecting data into the debate about overnights', in Family Court Review, 42/1, pp. 39-59,2004).

Rimanendo in Italia, anche il Prof. Canziani (tre volte Presidente degli neuropsichiatri infantili italiani), trova nel complesso positiva l’esperienza dell’alternato (cfr. “I figli dei divorzi difficili�?, Sellerio editore).
I francesi (che hanno il divorzio dal 1789) sono arrivati a questa conclusione già da un pezzo e hanno la doppia residenza sulla carta d'identità dei figli di separati. Ancor prima vi sono arrivati gli svedesi (che conoscono il divorzio dal 1913). La pariteticità dei tempi ha consentito anche di ridurre i contenziosi sugli assegni di mantenimento ed è esitata (come verificato dagli economisti statunitensi) in un maggior benessere per i figli: la possibilità di non mediare il contributo attraverso una persona con cui si è in conflitto e di cui - a torto o ragione - non si ha fiducia, induce infatti a non ridurre ai minimi termini il proprio supporto economico. Oggi la frustrazione dei genitori emarginati e la sperequazione di giudizio aumentano la conflittualità e l'esasperazione al punto che oltre 1000 persone vengono ferite e oltre 100 muoiono ogni anno in Italia in corso di separazione (più che a causa delle varie forme di criminalità organizzata messe assieme: dati FENBI).

A dimostrazione del degrado cui ci ha portato questo sistema basato sulla sperequazione di giudizio e sull’annullamento dell’altra figura genitoriale vogliamo segnalare uno studio pubblicato nel 2010 sulla prestigiosa Rivista della Società Italiana di psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Università di Modena: nella casistica degli scienziati il 92% delle denunce di abusi in corso di separazione risultò infondata! Inoltre i danni provocati dalla macchina giudiziaria condussero al punto che il trauma psicologico risultò indistinguibile tra i due gruppi di minori. In pratica (ragionando percentualmente) nel tentativo di punire 8 mostri pedofili il sistema ha rovinato anche i 92 bambini che l’abuso non l’avevano assolutamente subito.

Altri punti meritevoli del ddl 957, sono -fra i molti- a nostro avviso:
1- l'introduzione, come situazione pregiudizievole, della Alienazione Genitoriale, intesa come condizionamento dei minori all'ostilità verso il genitore c.d. bersaglio, ossia quello non collocatario (da cui l'ulteriore indicazione ad eliminare questa figura). Poco conta che, a tutt'oggi, questa sorta di sindrome di Stoccolma che affligge i minori non sia inclusa (al pari di tante situazioni, come lo stalking o il mobbing o il plagio che trovano applicazione in ambito giudiziario) nel DSM IV (è in corso la discussione per l’inserimento nel DSM V): molte istituzioni hanno già provveduto a includerla tra gli elementi negativi: in Liguria già dal 2004 essa è inclusa come elemento di violenza emotiva nelle linee guida sull'abuso dell'infanzia, mentre il Brasile ha appena promulgato (agosto 2010) una legge contro le condotte dei genitori che portano alla insorgenza della Alienazione Genitoriale. Anche a causa di quest’ultima 25.000 minori italiani (ISTAT 2008) perdono oggi il contatto con uno dei due genitori dopo la loro separazione.
Purtroppo la sensibilità giudiziaria nei confronti dell'Alienazione Genitoriale è scarsissima: noi grazie ad una tesi di laurea siamo risaliti, malgrado il fenomeno abbia proporzioni gigantesche, a soli 14 provvedimenti giudiziari italiani che la citano!
Nel momento in cui si intende potenziare il valore dell'audizione del minore non si può non aumentare l'attenzione verso i condizionamenti.
2 - Il riconoscimento e il potenziamento della mediazione familiare (anche se l'attuale sperequazione di giudizio da parte dell'autorità giudiziaria continuerebbe, se non corretta, a provocare il persistere delle deludenti percentuali di riuscita dei percorsi di mediazione).
3-L'incremento dell'aspetto sanzionatorio: attualmente questo aspetto è assolutamente incapace di fornire un deterrente contro le condotte illecite perpetrate dai genitori: la stragrande maggioranza dei 709 ter si conclude con un nulla di fatto e qaundo c'è una sanzione questa è di solito l'inefficace ammonizione.
Ma i figli dei separati cosa ne pensano? Nello studio del prof. Fabricius (Fabricius W., Hall Jeffrey, 2000 : “ Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni�?, Family And Conciliation Courts Review, 38 (4): 446-461, 2000), lo studio più importante mai svolto sul tema, a specifica domanda 800 studenti del primo anno di Psicologia, figli di separati, ritenevano a posteriori che l'affido alternato sarebbe stato il migliore: la percentuale variava tra il 70% di chi non l'aveva provato, e il 93% di chi lo aveva potuto sperimentare. A dimostrazione che la stabilità degli affetti, una volta di più, vale più di quella del domicilio.

Vittorio Vezzetti, Medico Specialista in Pediatria, Responsabile medico scientifico ANFI.

Audizione al Senato del 26 luglio 2011 (Commissione Giustizia) sulla riforma dell’affido condiviso.

Written By Giorgio G on mercoledì 27 luglio 2011 | 04:53

Si è tenuta martedì 26 luglio, alle ore 20.30, un’importante audizione presso la Commissione Giustizia del Senato sul ddl 957 di riforma dell’affido condiviso. Notevoli le divergenze tra alcuni relatori.
La dr.ssa Melita Cavallo (Tribunale dei minori di Roma) ha ritenuto di puntualizzare il suo disaccordo sulla generalizzazione del tempi paritetici affermando che nella sua opinione essi non funzionano, così come il mantenimento diretto, nei casi conflittuali. Si è detta favorevole, invece, all’implementazione della mediazione familiare e all’introduzione nell’articolato della Alienazione Genitoriale.
Il dr. Fabio Nestola (Fe.N.Bi.) ha chiaramente espresso il concetto che, con le attuali modalità applicative della 54/06, anche l’estensione dell’affido condiviso al 100% dei casi non soddisferebbe le giuste aspettative popolari: l’escamotage del col locatario sta infatti completamente vanificando l’intento del legislatore. Nestola ha anche puntato il dito sul fenomeno delle false accuse, ormai in continua ascesa.
I mediatori familiari (SIMEF: dr.ssa Marina Lucardi e Associazione GEA: dr.ssa Chiara Vendramini) hanno esposto il loro punto di vista circa la necessità di garanzie di formazione e qualità dei mediatori e riguardo la non obbligatorietà del ciclo di mediazione ma solo del primo passaggio informativo.
L’avv. Matteo Santini (Centro nazionale Studi e Ricerche sul diritto della famiglia e dei minori) si è detto favorevole alle novità proposte dal ddl 957 avanzando qualche riserva sull’introduzione dell’affido a terzi.
L’avv. Anna Rita Cattò (Associazione Figli per i Figli) ha smitizzato la assoluta presunta necessità del domicilio stabile affermando anche che cure paritetiche non significano sempre tempi misurati perfettamente a metà con la calcolatrice.
L’Associazione Matrimonialisti Italiani (per tramite degli avvocati Gaetana Paesano e Francesco Genovese) ha formulato alcune osservazioni tecniche avanzando perplessità sui tempi paritetici e sull’affido alternato definendoli un’impostazione adultocentrica.
Il Prof. Massimo Dogliotti (Consigliere della Corte di Cassazione) si è detto d’accordo sulla necessità di modifiche tese a favorire la condivisione dell’affido e a ridurre la disomogeneità dei provvedimenti mentre il Prof. Gianpiero Turchi (Docente di Psicologia Clinica all’Università di Padova) ha sottolineato che una buona legge può intervenire efficacemente a difesa dei minori in questo ambito, che la stabilità degli affetti conta più della stabilità del domicilio e che non esiste nessuna evidenza scientifica che l’affido alternato nuoccia ai bambini, anzi semmai li aiuta a crescere aumentando gli ambienti e le occasioni di stimolo. In tal modo si è preparato il terreno all’ultimo intervento della serata e cioè quello di ADIANTUM rappresentato dai dr. Vittorio Vezzetti e Claudio Alberghini.
Il primo ha esposto alcuni fra i più importanti studi mondiali sull’argomento: lo studio Fabricius che osserva il rimpianto dei figli dei separati per non aver potuto godere di ambedue i genitori in maniera eguale, il rapporto Raschetti che dimostra l’applicabilità e la buona riuscita dell’alternato anche per bambini piccolissimi, in caso di conflittualità, lo studio mondiale di Sarkadi del 2008 che dimostra l’importanza e l’utilità del coinvolgimento paterno nella gestione e nella crescita dei figli, lo studio sugli abusi in corso di separazione dell’università di Modena (nella casistica il 92% delle denunce era infondato). Alberghini ha invece parlato dell’importanza di implementare l’istituo della mediazione, anche tramite forme più cogenti non trattandosi di patrimoni giuridicamente indisponibili.

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